Statuto

Art. 1

E’ costituita in Lozzolo fra cultori ed amatori dell’arte fotografica, un’associazione culturale denominata “OFFICINA FOTOGRAFICA” con sede provvisoria a Lozzolo in via Mazzini 3.

Art. 2

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

FINALITA’

 

Art. 3

L’Associazione si propone l’incremento dell’arte fotografica. In particolare l’attività è svolta:

  • radunando cultori ed amatori di tale arte per lo sviluppo del senso estetico ed artistico e per il perfezionamento della tecnica. Alle riunioni potranno intervenire anche i simpatizzanti dei fotoamatori;
  • promuovendo esposizioni, sia personali che collettive, favorendo pubblicazioni artistiche, sia nazionali che estere. Nell’ambito delle stesse esposizioni potranno essere tenute delle proiezioni di diapositive, anche utilizzando la tecnica dell’audiovisivo o del diaporama;
  • collaborando con le autorità e le organizzazioni locali alla documentazione di manifestazioni, eventi a carattere socio-culturale, socio-sanitario, beneficenza e promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
  • organizzando corsi teorici e pratici, quali workshop e manifestazioni miranti, in genere, alla conoscenza, al progresso e alla diffusione dell’arte fotografica, senza distinzione di tendenze.

L’Associazione non può svolgere nessun altra attività ad eccezione di quelle sopra menzionate o ad esse direttamente connesse.

 

Art. 4

L’Associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro.

 

PATRIMONIO

 

Art. 5

Il patrimonio dell’Associazione si compone:

  • di un contributo annuale che gli associati debbono versare, nella misura che è annualmente stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nelle casse dell’Associazione;
  • di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici da parte degli associati.
  • di contributi straordinari che gli associati possono spontaneamente versare;
  • di tutti quei capitali o beni mobiliari e immobiliari che a qualsiasi titolo pervenissero all’Associazione.

Art. 6

I soci non hanno diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7

Durante la vita dell’organizzazione, il patrimonio sociale non può essere destinato o distribuito, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale netto sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nei modi e nei tempi stabiliti dall’Assemblea che delibera lo scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

SOCI

Art. 8

I soci si distinguono in:

  • GIOVANI (età inferiore ai 18 anni);
  • EFFETTIVI;
  • ONORARI.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano fatto domanda scritta.

I soci giovani hanno diritto alla quota sociale ridotta, non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche in seno all’Associazione.

I soci effettivi costituiscono la categoria normale e preminente di appartenenza alla Associazione.

Essi soltanto possono rivestire cariche in seno ad essa, presentare mozioni alle Assemblee Generali e Straordinarie dei soci, rappresentare altri soci nelle Assemblee Generali dei Soci e farsi rappresentare nelle stesse.

Art. 9

Possono essere soci Onorari tutte quelle persone che si rendono particolarmente benemerite nei riguardi dell’Associazione e dell’arte fotografica in genere.

I soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di un socio e con l’approvazione di almeno metà più uno dei soci effettivi.

Essi non corrispondono alcuna quota sociale, non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche in seno all’Associazione.

Art. 10

Le domande di adesione debbono essere presentate al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che si riserva il diritto di rimandare l’esame della richiesta di adesione all’Assemblea Generale dei Soci qualora ne ravvisi l’opportunità.

Ogni socio è comunque tenuto ad osservare e perseguire, nello svolgimento delle attività per conto dell’Associazione, le finalità di cui all’Art. 3 del presente Statuto.

Art. 11

Al momento in cui la domanda viene accettata, i richiedenti debbono versare alla cassa dell’Associazione la tassa di iscrizione nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

L’aspirante, all’atto dell’iscrizione, acquisisce tutti i diritti e i doveri dei soci per l’anno sociale in corso e, successivamente, di anno in anno, qualora non disdica l’iscrizione.

Art. 13

I soci che intendono dimettersi dall’Associazione debbono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno. In difetto, restano vincolati, per tutto l’anno sociale successivo, al pagamento della quota.

 

Art. 14

Al socio recedente non spetta alcun rimborso neppure parziale della quota versata per l’anno in corso.

Art. 15

La quota annua d’associazione deve essere versata entro il 15 marzo, essa è personale ed intrasmissibile; i soci che non abbiano versato la quota associativa nel periodo stabilito, devono essere dichiarati decaduti dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il socio che non ottempera alle disposizioni dell’Art. 10 oppure che si rende indegno per qualunque grave motivo morale o civile potrà essere allontanato dall’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo; contro questo provvedimento potrà presentare ricorso entro 30 gg alla Assemblea dei Soci alla quale spetterà la definitiva decisione, da prendersi con maggioranza di almeno un terzo degli iscritti.

Art. 17

I soci che non ottemperano all’impegno di cui all’Art. 15 non possono esercitare il diritto di voto, rivestire cariche in seno all’Associazione, presentare mozioni, rappresentare altri soci alle Assemblee dei soci e farsi rappresentare alle stesse, e ciò sino al momento in cui non abbiano regolato la loro posizione amministrativa.

 

ORGANI

Art. 18

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19

L’Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi in regola con il versamento della quota sociale.

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 20

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • dare indirizzi di massima all’attività da svolgere e stabilirne la priorità per la realizzazione degli scopi di cui all’Art. 3 del presente Statuto;
  • nominare i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • modificare lo Statuto con la maggioranza di più della metà degli associati;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio come contemplato dall’Art. 7;
  • approvare il bilancio e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
  • deliberare l’esclusione dei soci qualora si verifichino le condizioni dell’Art. 16 previste;
  • prendere ogni altra deliberazione che interessi l’Associazione.

Art. 21

L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea sarà convocata, in via straordinaria, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci ogni qualvolta si presenti l’opportunità.

La convocazione è fatta mediante invito scritto recante data, il luogo e l’ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno; l’invito ai soci deve essere inviato almeno 7 gg prima della riunione.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se prese nella prima riunione, con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione a maggioranza qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 22

Le votazioni dell’Assemblea si fanno per alzata di mano o, a richiesta di un quinto dei soci presenti o rappresentati, a scheda segreta.

La nomina alle cariche sociali sarà fatta a scheda segreta, a maggioranza relativa.

A ciascun socio effettivo spetta un voto. I soci Giovani e Onorari non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni saranno fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario dell’Assemblea e, ove siano stato nominati, dagli scrutatori.

 

CONSIGLIO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri nominati dall’Assemblea.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad essi deferito tutto ciò che dallo Statuto non è riservato all’Assemblea.

Art. 25

Il Consiglio ha facoltà di delegare al Presidente, Vicepresidente o al Consigliere Segretario, parte delle attribuzioni che gli competono, limitatamente all’ordinaria amministrazione; può inoltre dichiarare decaduti i soci morosi come previsto dall’Art. 16, del presente Statuto e procedere alla nomina dei soci onorari, previa approvazione degli stessi all’Assemblea Generale.

Art. 26

Le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constatare da un verbale scritto e firmato dal Presidente, Vicepresidente e dal Consigliere Segretario.

Art. 27

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese a maggioranza assoluta.

 

PRESIDENTE

Art. 28

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica un anno e può essere indefinitamente confermato nella carica

 

Art. 29

Il Presidente può designare un Vicepresidente nell’ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni.

 

Art. 30

Il Presidente fissa l’ordine del giorno e la data di convocazione del Consiglio Direttivo, stabilisce il corso dei lavori dell’Assemblea e del Consiglio che presiede.

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Art. 31

Il Consigliere Segretario cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

 

REVISORI DEI CONTI

Art. 32

L’Associazione ha un Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri.

Il Collegio ha compiti di supervisione e controllo dell’attività del Consiglio Direttivo.

Il Collegio esprime inoltre il proprio parere sulla destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell’Associazione di cui all’Art. 7.

 

BILANCIO

Art. 33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo compila il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea annuale dei soci.

Qualora il rendiconto dell’esercizio presenti un avanzo, quest’ultimo sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’Art. 3 e a quelle ad esse direttamente connesse.

 

VARIE

 

Art. 34

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 35

Per tutto quanto non viene stabilito con il presente Statuto si fa pieno riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e alle disposizioni del Codice Civile, Libro I, Titolo II.